Produzione Biologica

L’intervento prevede un pagamento annuale per ettaro a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate al metodo di agricoltura biologica.

L’intervento si applica a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati-pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo, e si articola in due azioni:

1) SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” ha l’obiettivo di incrementare le superfici coltivate con metodi di agricoltura biologica, sostenendo la conversione dall’agricoltura convenzionale

2) SRA29.2 ha l’obiettivo di contribuire al mantenimento della SAU biologica al fine di consolidare i vantaggi dei metodi di agricoltura biologica.

L’intervento in oggetto prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. Il periodo di impegno relativo alla conversione è di due anni nel caso dei seminativi e di tre anni in quello delle colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio.

Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno e/o pagamento, la stessa potrà ricevere il pagamento per l’intera annualità solo se il periodo di conversione termina in una data successiva al 30 giugno dell’anno di impegno a cui si riferisce la domanda.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ

Ai fini dell’adesione all’intervento “Conversione all’agricoltura biologica”, le superfici interessate:

1)  devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all’avvio del periodo di impegno, e comunque non oltre il 30 gennaio 2024;

2)  non devono risultare in mantenimento e il periodo di conversione deve terminare in una data successiva al 30/06 dell’anno di impegno a cui si riferisce la domanda di sostegno e/o pagamento;

3)  non devono essere state oggetto di un impegno agro-ambientale, inerente all’applicazione del metodo di produzione biologico, nell’ambito della Misura 214 – azione 1 “agricoltura biologica” del PSR 2007/2013 attuativo del e/o della Misura 11 – “agricoltura biologica” del PSR 2014/2022.

Per l’adesione all’intervento “Mantenimento dell’agricoltura biologica” le superfici interessate:

  1. devono essere presenti in una notifica valida e pertanto non in uno stato di receduta/esclusa/cancellata/non valida, precedentemente all’avvio del periodo di impegno e comunque non oltre il 30 gennaio 2024;
  2. devono risultare in mantenimento o il periodo di conversione termina in una data antecedente al 01/07 dell’anno di impegno a cui si riferisce la domanda di sostegno.

Si specifica che qualora le superfici oggetto di impegno terminano il periodo di conversione tra il 1 gennaio ed il 30 giugno 2024, le medesime devono essere richieste nell’intervento “Mantenimento dell’agricoltura biologica”. Eventuali inadempienze a tali disposizioni potrebbero determinare l’inammissibilità delle domande interessate.

Premi

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura ammissibile, sottoposta a impegno con un sostegno in euro/ettaro/anno:

A questi però vi è la necessità di porre grande attenzione alla diminuzione del pagamento ottenibile in confronto con il premio ammissibile:

– importo ammissibile fino a 25.000 euro/anno: pagamento al 100%;

– importo ammissibile maggiore di 25.000 e fino a 50.000,00 euro: pagamento all’80%;

– importo ammissibile maggiore di 50.000,00 euro/anno: pagamento al 60%.

IMPEGNI OBBLIGHI

I pagamenti sono accordati per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati gli impegni di riferimento. Inoltre i beneficiari, nel corso dell’intero periodo d’impegno, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

  1. a) Impegno 01 – Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica su tutta la SAU, per tutta la durata del periodo di impegno. L’osservanza alle norme regolamentari di produzione biologica viene verificata dagli OdC (organismi di controllo) secondo le norme e procedure vigenti. Si evidenzia che tale impegno dovrà essere confermato anche per le casistiche di cambio di beneficiario.

Pertanto tutte le particelle dichiarate in DdS/DdP e associate a tutti gli interventi devono essere presenti nell’ultima Notifica a sistema e valida ai fini del controllo di ammissibilità. In caso di discordanze di superfici, si richiederà apposita attestazione del metodo di conduzione biologico, da parte dell’OdC prescelto dall’azienda interessata.

Sussiste, pertanto, il mantenimento della quantità di superficie ammessa nella DdS con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%. Se la riduzione risulta essere superiore al 20% l’impegno decade con recupero delle somme erogate. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane nella soglia del 20%.

  1. b) Impegno 02 – Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento;
  2. c) Impegno 03 – Iscrizione del beneficiario nell’elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno secondo le specificità delle disposizioni attuative delle Regioni e Province Autonome.

d) Impegno 04 –  I beneficiari devono avvalersi di un consulente PAN.

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